Assistenza indiretta alle persone con disabilità

Assistenza indiretta alle persone con disabilità: la legge e i piani personalizzati

In un precedente articolo abbiamo già spiegato cosa dice la legge nazionale 162/98.

In particolare permette di:

programmare interventi di sostegno alla persona e familiare  a favore delle persone con handicap di particolare gravità […] mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale. […]

Inoltre questa legge:

disciplina […] le modalità di realizzazione di programmi di aiuto mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta.

 

La progettazione di piani personalizzati

Questa legge prevede l’erogazione da parte delle Regioni di finanziamenti ai Comuni che ne fanno richiesta, per la progettazione di piani personalizzati di intervento socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, appartenenti a tutte le fasce d’età.

L’Ente, il quale autonomamente prende in carico le richieste, implementa un piano di collaborazione tra servizi sanitari e utenti.

L’accessibilità ai finanziamenti dipende sempre dal caso specifico.

Un’équipe di professionisti valuta e trasmette i requisiti di ogni soggetto, che determinano la quota massima erogabile ai fini assistenziali.

 

Cosa s’intende per piani personalizzati?

Le figure professionali, chiamate a seguire l’iter di richiesta e attivazione dell’intervento assistenziale per un singolo soggetto o per un nucleo familiare al cui interno è presente una disabilità, in accordo con questi ultimi,  hanno l’impegno di realizzare un progetto di sostegno personalizzato, in riferimento a diversi servizi:

  • Inserimento in centro diurni specializzati
  • Percorsi di assistenza sociosanitaria
  • Assistenza educativa/ scolastica
  • Assistenza domiciliare

Ogni programma di intervento avviene sempre in seguito ad un’attenta valutazione del caso da due punti di vista:

  1. sanitario, che evidenzia le reali criticità e il livello di disabilità e autonomia
  2. sociale, necessario all’identificazione delle capacità dell’utente di reinserimento.

 

Quando si parla di “Assistenza indiretta”?

Si definisce “Assistenza indiretta la possibilità per il soggetto che presenta evidenti difficoltà o disabilità, di usufruire anche di strutture non convenzionate con l’Ente di appartenenza, al quale è stata presentata la richiesta.

Questa forma alternativa di sostegno, viene attivata quando le strutture accreditate non hanno possibilità di ricoprire tempestivamente il servizio, o il piano terapeutico richiesto, che potrebbe quindi avere ulteriori conseguenze anche gravi sul soggetto richiedente.

Si definisce quindi “Indiretta” perché l’assistito anticipa le spese e può presentare domanda di rimborso all’ASL di appartenenza.

Un ausilio usufruibile anche per i cittadini italiani all’estero, come specificato nella sentenza 309 del 1999 Corte di Cassazione:

che debbono fruire di prestazioni assistenziali, presso centri di altissima specializzazione all’estero, che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita’ del caso clinico. Poichè la prestazione sanitaria, del cui costo si chiede il rimborso, non e’ stata ottenuta nelle condizioni e circostanze suddette, il ricorso dovrebbe essere accolto.

 

Cosa fare? 

Richiedere un servizio di assistenza, talvolta può essere fondamentale.

L’utente può recarsi al proprio Comune di residenza che decide di gestire la richiesta direttamente, prendendo in carico il caso e procedendo all’attivazione e monitoraggio del piano di assistenza.

In alternativa può predisporre una gestione indiretta, nella quale il beneficiario, in prima persona, stipula un accordo con i professionisti incaricati al sostegno, ed essere successivamente rimborsato delle spese sostenute.

 

 

Qual’è la tua esperienza in merito?
C
ompila il form per parlarne con noi.