Come è possibile tutelare i nostri cari con disabilità?
La risposta è con l’Amministratore di Sostegno.
Una delle conseguenze legate alla disabilità, ma che il Coach Familiare vuole cercare di ridurre al minimo,
potrebbe essere la poca autonomia della persona.
Questo in particolare lì dove la menomazione fisica o mentale determina l’impossibilità, parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi e bisogni e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
Ecco che qui entra il gioco l’Amministratore di sostegno.
Qual’è lo scopo principale del progetto di vita?
La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto misure di protezione per tutti i soggetti privi, in toto o solo parzialmente, di autonomia, prevedendo la figura dell’Amministratore di Sostegno.
Lo scopo è quello di permettere alla persona la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione, permettendole di avere voce in capitolo anche sulla propria condizione patrimoniale.
La sua opera di tutela non è totale, bensì soggetta a limitazioni nella capacità di agire, inquanto rappresenta
un sostegno (temporaneo o permanente) nell’affrontare situazioni economiche come:
- investimento di denaro
- vendite
- acquisti ecc.
A tal proposito, legalmente, per la sua nomina si deve specificare la tipologia di assistenza richiesta.
Il decreto di nomina di questa figura deve infatti contenere l’indicazione di:
- generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
- durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Chi sceglie l’Amministratore di sostegno?
La scelta viene effettuata dal Giudice Tutelare, che dovrà tenere conto di alcuni aspetti:
- eventuale designazione già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in caso contrario o in presenza di gravi motivi (il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare potrà nominare un persona diversa.
Chi può ricoprire l’incarico di Amministratore di sostegno?
Nell’effettuare la scelta, il Giudice Tutelare dovrà riferirsi, se possibile, ad uno dei seguenti soggetti:
- coniuge che non sia separato legalmente;
- persona stabilmente convivente;
- padre, madre, figlio, fratello o sorella;
- soggetto indicato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- parente entro il quarto grado;
- soggetto terzo, di fiducia del Giudice Tutelare, lì dove vi sia la presenza di gravi motivi, scelto da appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti disponibili allo svolgimento dell’incarico.
Eccezione è fatta per uno specifico target di volontari.
Infatti, l’art. 408 del Codice civile stabilisce che:
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Qual è la durata dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno?
La durata è variabile e può essere a carattere:
- temporaneo
- indeterminato
Questo è stabilito dal decreto emesso del Giudice che definisce anche i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno.
Il Giudice Tutelare, ove lo ritenga necessario, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’Amministratore di sostegno, potrà disporre la sua sostituzione.
Quello che conta è: la tutela del beneficiario!
Per questo motivo il decreto emesso dal Giudice Tutelare nomina al suo interno i poteri effettivi dell’ Amministratore di Sostegno.
Infatti, solo gli atti specificatamente riportati nel decreto possono essere compiuti in nome e per conto del beneficiario, al fine di proteggere la persona, i suoi bisogni e i suoi interessi legali ed economici.
La persona beneficiaria eserciterà sempre e comunque su atti:
- volti a soddisfare le proprie esigenze nella vita di tutti i giorni;
- per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Compenso sì…compenso no!
Le leggi in tutela delle persone con disabilità hanno permesso alle comunità di volontariato e dell’associazionismo di avere un ruolo più attivo e responsabile nel legame singolo-comunità, che prescinde quasi totalmente dall’aspetto remunerativo.
La suddetta legge tende a mantenere la natura benefica di questo legame, pertanto, la figura dell’Amministratore di Sostegno, per legge, non viene retribuita.
Tuttavia, il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, può decidere di liquidare in favore dell’Amministratore un’equa indennità.
Amministratore di Sostegno e Progetto di Vita
La figura dell’Amministratore è incaricata di occuparsi non solo degli aspetti economici inerenti al beneficiario ma, anche e soprattuto, di quelli personali, tra i quali il progetto di vita.
Infatti, al fine di adeguare il proprio incarico a necessità, bisogni ed eventi di vita del proprio amministrato, è importante che questa figura venga coinvolta nella redazione ed eventuale revisione e attuazione del Progetto di vita.
Possiamo quindi concludere affermando che l’Amministratore di Sostegno, adeguatamente preparato e coinvolto attivamente nella vita del proprio beneficiario, può rappresentare un valido sostegno per la persona, seppur non limitandone le capacità di azione sulla propria vita!
Photo by Matthias Zomer from Pexels