Amministratore di sostegno (ADS): come presentare la richiesta

Come presentare la richiesta di un Amministratore di sostegno (ADS)

La richiesta di un Amministratore di sostegno (ADS), è una misura protettiva finalizzata alla conservazione e alla gestione del patrimonio, degli interessi e della cura di una persona che, a causa di una limitazione fisica o psichica, non è in grado di gestire le proprie attività di vita quotidiana, parzialmente o totalmente.

 

La procedura per ottenere la nomina

Come vedremo, la procedura per ottenere la nomina di un Amministratore di sostegno (ADS) è piuttosto semplice e a basso costo.

Essa prevede la presentazione di un ricorso presso l’Ufficio del Giudice Tutelare, del luogo di residenza o domicilio del potenziale beneficiario, e può essere avviata da uno dai seguenti soggetti:

  • Beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • Coniuge, purché non sia legalmente separato;
  • Persona stabilmente convivente;
  • Parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado;
  • Tutore e il curatore;
  • Pubblico Ministero;
  • Servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

 

Le attività e gli edifici

Il ricorso da presentare deve contenere le seguenti informazioni:

  • Motivazioni per cui si fa richiesta di nomina di ADS;
  • Generalità e le informazioni sulla casa in cui abita il beneficiario;
  • Indicazioni e generalità sulla casa, in cui abitano tutti i congiunti e conviventi del beneficiario, che possano testimoniare le reali condizioni di vita del beneficiario stesso, descrivendo ad esempio: il tipo di limitazione fisica o psichica, le abilità e le capacità, la situazione reddituale e patrimoniale, la situazione lavorativa, il contesto sociale in cui è inserito, i servizi sociali con cui interagisce ecc.

Una volta letto il ricorso, il Giudice Tutelare, può, se lo reputa opportuno, richiedere l’integrazione e l’approfondimento di ulteriori elementi mancanti alla domanda, affinché poi, il ricorso possa essere depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per il territorio.

Al momento del deposito occorre applicare una marca da bollo di € 8,00.

 

L’udienza

Qualora il ricorso sia considerato esaustivo per il suo contenuto, il Giudice può fissare con decreto la data dell’udienza presso il Tribunale o presso l’abitazione del beneficiario se non deambulante, per la convocazione del beneficiario, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado.

Una volta ottenute tutte le informazioni dai soggetti, il Giudice, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà emettere un decreto motivato, in cui comunica se accoglie o rigetta la richiesta di nomina.

Tuttavia, anche se la nomina viene approvata, è bene sapere che il Giudice ha il potere di modificare, in qualsiasi momento, i provvedimenti relativi la nomina scegliendo anche un Amministratore di sostegno provvisorio.

 

In base a quali criteri il Giudice Tutelare sceglie l’Amministratore di sostegno (ADS)?

Scopriamo nel dettaglio i criteri che il Giudice Tutelare adotta per la scelta dell’Amministratore di sostegno (ADS), essi sono tre e seguono un ordine preferenziale nel caso in cui un potenziale beneficiario abbia indicato un Amministratore di sostegno, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o privato

Nel caso di una mancata segnalazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice orienterà la sua scelta preferendo, se possibile, uno dei seguenti soggetti:

  • Coniuge non separato legalmente;
  • Persona stabilmente convivente;
  • Padre, madre, figlio, fratello o sorella;
  • Parente entro il quarto grado ovvero la persona, che il genitore superstite ha precisato nel testamento, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto di propria fiducia, che esula da quelli elencati precedentemente: sono esclusi dalla scelta gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

Il decreto di nomina 

Dopo aver individuato l’Amministratore di sostegno (ADS), questo dovrà soddisfare una serie di funzioni identificate nel decreto di nomina, il quale contiene le seguenti informazioni:

  1. Generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  2. Durata dell’incarico;
  3. Attività che l’Amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
  4. Le attività che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di sostegno;
  5. Attività urgenti che può svolgere l’Amministratore di sostegno;
  6. Limiti di spesa che l’Amministratore di sostegno può eseguire in base alla disponibilità del beneficiario;
  7. Tempistiche che l’Amministratore di sostegno deve rispettare per aggiornare il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita del beneficiario e le attività svolte.

 

A cura di: Psicologa Teresa Santillo (team coach familiare)
Photo by Trung Nguyen da Pexels

 

 

Vuoi avere maggiori informazioni sulla nomina dell’Amministratore di sostegno (ADS)?

Contattaci