Amministratore di sostegno (AdS) e interdizione: quali differenze?

Chi è l’Amministratore di sostegno (AdS)?

La figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS) è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti fragili, privi di autonomia.

L’introduzione di tale istituto ha portato a rivalutare l’immagine della persona con disabilità, riconoscendola a pieno titolo un soggetto al pari degli altri.

Abbiamo già approfondito il ruolo di tale figura, ma se vi siete persi l’articolo e tutte le informazioni inerenti a tale argomento, potete trovarlo qui.

 

Cosa dice la legge n. 6 del 9 gennaio 2004? 

Con la legge n.6 del 9 gennaio 2004, è stata introdotta la figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS) avente come obiettivo primario quello di:

tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

L’intento della legge era di creare un sistema flessibile ed articolato, volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti personali e patrimoniali.

 

La portata innovativa rispetto agli strumenti precedenti di interdizione e inabilitazione.

Per comprendere appieno la portata innovativa di questo nuovo istituto, occorre comprendere gli strumenti in precedenza previsti dal Codice civile a tutela dei soggetti fragili ed ai quali si affianca oggi l’Amministrazione di Sostegno: interdizione e inabilitazione.

  • Interdizione. Deve essere richiesta a favore dei maggiorenni che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.
  • Inabilitazione. Può essere richiesta per i maggiorenni il cui stato mentale non sia talmente grave da rendere necessaria l’interdizione. Per esempio, è rivolta a coloro che per prodigalità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti espongono sé o la propria famiglia a gravi danni economici; un altro caso è quello del sordomuto o del cieco dalla nascita o dall’infanzia. All’inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

 

Quali sono le differenze principali tra l’interdizione e il nuovo Amministratore di sostegno (AdS)? I beneficiari.

In primo luogo, l’interdizione viene applicata solo in condizione di “infermità assoluta” ovvero rivolgendosi unicamente a soggetti completamente incapaci di intendere e di volere.

La nuova figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS), al contrario, si prefigge come obiettivo primario quello di tutelare non solo coloro che presentano una condizione di infermità, ma chiunque presenti aspetti di “vulnerabilità” e “fragilità” nei confronti della società civile presentando un disagio:

che può impedire una corretta gestione della propria sfera di esigenze

Questi soggetti sono ad esempio:

  • anziani
  • alcolisti
  • malati terminali
  • non vedenti
  • extracomunitari
  • detenuti.

 

Capacità di agire

Il provvedimento dell’interdizione vede conseguire la “limitazione completa” della capacità di agire (possibilità del soggetto di esercitare i propri diritti e ad assumere i propri doveri).

Il tutore, in veste di rappresentante legale, sostituisce la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti civili, ma non può rappresentarla nel compimento degli atti personali che sono, pertanto, alla stessa preclusi.

L’Amministratore di Sostegno (AdS), al contrario, non è chiamato a sostituire, ma ad “assistere e curare” la persona:

non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’Amministrazione di sostegno realizza quindi una “rivoluzione copernicana” in materia di incapacità d’agire. Al centro della misura di protezione si trova il soggetto fragile con tutti i suoi:

  • desideri
  • aspirazioni
  • bisogni
  • interessi.

 

Con l’introduzione di questa nuova figura, infatti, viene adottato “il principio di conservazione”, ovvero viene valorizzato ogni spazio di autonomia del beneficiario/amministrato evitando di intensificare la loro emarginazione.

Tale principio verrà applicato in modo complementare al “principio di integrazione”, secondo il quale la carenza di autonomia del beneficiario/amministrato viene integrata dal supporto dell’Amministratore di Sostegno (AdS) che collabora e coopera con l’amministrato, informandolo costantemente (ove ciò sia possibile), in base al caso specifico.

 

Gli obiettivi

L’istituto dell’interdizione è incentrato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio.

Ogni anno, infatti, il tutore deve presentare al Giudice Tutelare il rendiconto relativo all’amministrazione del patrimonio del tutelato.

Quanto esposto, permette di rilevare che le norme relative al tutore fanno prevalentemente riferimento ai soli aspetti patrimoniali.

L’unica norma di tale istituto che parla di “cura” è, infatti, l’art. 357 c.c. che nel definire le funzioni del tutore stabilisce che:

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

La figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS), al contrario, non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista “personale”.

Si prevede infatti che l’Amministratore debba periodicamente riferire al Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana come ad esempio:

  • recarsi in banca a pagare;
  • mantenere contatti con l’assicurazione;
  • fare le volture per l’acqua, il gas, la luce, il telefono;
  • partecipare all’assemblea di condominio;
  • pagare le tasse;
  • accettare un’eredità, ecc.

 

La figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS), pertanto, ha come obiettivo la cura della persona e quindi il potere e dovere di:

  • proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario;
  • elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  • esprimere il consenso informato di trattamenti diagnostici o terapeutici.

 

Chi nomina l’Amministratore di sostegno (AdS)?

La nomina per l’incarico di tutore e Amministratore di sostegno (AdS) è emessa dal Giudice Tutelare.

Tuttavia, l’iter che riguarda la nomina dell’Amministratore di Sostegno (AdS) appare più snella e immediata rispetto alla procedura di interdizione in quanto, a differenza di quest’ultima, non prevede un procedimento contenzioso.

Inoltre, il soggetto fisicamente debole, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può personalmente chiedere al Giudice Tutelare di nominargli un Amministratore di Sostegno (AdS) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata per l’espletamento di tutte quelle attività saltuarie o anche quotidiane che il beneficiato non sarà in grado di svolgere autonomamente.

 

Conclusioni

Concludendo, sembra emergere che la nuova figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS) costituisca lo strumento “principe” per la tutela dei soggetti fragili, affiancando e calibrando il proprio intervento in base alle esigenze della persona che va a rappresentare.

Il procedimento di interdizione, tuttavia, rimarrà una misura di tutela assolutamente residuale, a cui ricorrere solo qualora gli interessi dell’incapace non possano essere adeguatamente tutelati con l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno.

A cura di: Elena Magli, Laureata in Psicologia (team coach familiare).

 

 

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