Amministratore di sostegno (ADS): poteri e doveri

Poteri e doveri dell’Amministratore di sostegno (ADS)

L’Amministratore di sostegno (ADS) ha lo scopo di assistere e curare la salute e gli interessi della persona indicata come beneficiario, e non quello di sostituirsi ad essa, come avviene con altri strumenti (come l’interdizione o l’inabilitazione che puoi approfondire).

L’intenzione di questo istituto, quindi, è quello di garantire, quanto più possibile a seconda del caso, il benessere e l’autonomia del beneficiario, ovvero la persona con disabilità.

Pertanto, a questo scopo, sono indicati caso per caso tutte le facoltà, gli atti, gli obblighi e i doveri dell’ADS.

 

Nomina Dell’Amministratore Di Sostegno (ADS)

L’ADS viene generalmente nominato dal Giudice Tutelare (GT), tuttavia, può essere anche individuato direttamente dal beneficiario, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, specialmente nel momento in cui egli abbia la possibilità di prevedere la propria eventuale e futura condizione di disabilità.

In tal caso, tuttavia, il Giudice Tutelare ha la facoltà di nominare altra persona, qualora lo ritenga opportuno.

L’ADS viene indicato dal GT con decreto di nomina, nel quale sono riportate, oltre alle informazioni anagrafiche del beneficiario e dell’ADS, e la durata dell’incarico (che può essere a tempo determinato o indeterminato), anche indicazioni riguardo:

  •  oggetto dell’incarico e le attività che l’ADS ha la possibilità di svolgere per conto del beneficiario (Rappresentanza esclusiva);
  • attività che il beneficiario può compiere esclusivamente con il sostegno del dell’ADS (assistenza necessaria);
  • limiti alla disponibilità economica, del beneficiario, cui l’ADS può attingere;
  • potenziali atti urgenti che l’ADS può realizzare;
  • frequenza con la quale l’ADS deve riportare le condizioni del beneficiario e le attività svolte (“obbligo di rendicontazione”), al Giudice Tutelare.

La procedura di nomina, infine, si completa con l’accettazione dell’incarico, da parte dell’amministratore di sostegno, il quale presta giuramento, impegnandosi ad espletare le sue finzioni in fedeltà e diligenza.

 

Responsabilità dell’Amministratore di Sostegno (ADS)

Il decreto di nomina è quindi un documento cucito su misura delle esigenze del beneficiario e riporta tutti i poteri spettanti all’amministratore di sostegno, e che sono quindi diversi a seconda delle varie situazioni.

Inoltre, qualora l’ADS compia atti dannosi, negligenti o in eccesso rispetto a quanto conferitogli dal Giudice Tutelare (GT), può essere ritenuto responsabile e costretto a rispondere di eventuali danni arrecati al soggetto fragile.

L’ADS risponde quindi sia civilmente che penalmente nei confronti del beneficiario.

Gli atti compiuti in violazione delle indicazioni riportate nel decreto di nomina, sia da parte dell’ADS che del beneficiario possono essere annullati entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di amministrazione di sostegno, a fare richiesta di annullamento possono essere:

  • l’ADS e il beneficiario stessi
  • il Pubblico Ministero
  • gli eredi del beneficiario.

 

Responsabilità dell’ADS verso terzi

Il beneficiario, conservando la propria capacità di agire e mantenendo quindi una propria libertà e autonomia di movimento, è responsabile di eventuali danni causati a terzi derivanti da fatti illeciti che egli compie direttamente.

L’ADS non risponde, in ogni caso, degli atti, di pertinenza penale, compiuti dal beneficiario; risponde però delle azioni, compiute in nome e per conto del beneficiario senza le autorizzazioni del giudice tutelare, che  rechino danni a terzi.

 

Compenso e durata dell’incarico

È importante sottolineare che la figura dell’ADS svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

Tuttavia, a considerazione dell’impegno, spesso oneroso, che viene affrontato, il GT può disporre un rimborso spese di equa entità nei confronti dell’Amministratore di sostegno.

Come già accennato, l’incarico dell’ADS può essere svolto a tempo determinato o indeterminato, aspetto stabilito dal Giudice Tutelare.

L’ADS può cessare l’incarico su propria richiesta o per disposizione del GT.

In ogni caso il mandato termina al decesso del beneficiario.

 

Compiti dell’Amministratore di Sostegno (ADS)

Essendo, l’Amministrazione di Sostegno, uno strumento che ha come principale obiettivo quello di porre al centro la Persona, con i suoi bisogni, le sue caratteristiche e le sue aspirazioni, e di difendere quanto più possibile l’autonomia dell’interessato, la figura individuata per svolgere il ruolo di amministratore di sostegno ha come scopo fondamentale quello di tutelare, curare e garantire il rispetto delle volontà e inclinazioni del beneficiario.

In coerenza con quanto sopra esposto, infatti, l’ADS, deve informare il beneficiario di tutti gli atti da lui compiuti e, in caso di dissenso, bisogna interpellare il Giudice Tutelare, il quale provvederà in base alle condizioni del caso, secondo proprio giudizio.

Una volta acquisito l’incarico, l’amministratore di sostegno, ha il compito di informare della propria nomina gli Enti che si occupano dei rapporti finanziari del beneficiario, e gli Enti socio-previdenziali, come ad esempio:

  • il medico di base
  • l’amministratore di condominio
  • la struttura presso la quale il beneficiario è accolto, ecc.

 

La figura dell’Amministratore di sostegno (ADS), può svolgere funzioni assistenziali o rappresentative

Con il termine assistenza si fa riferimento a tutti quegli atti in cui l’ADS ha il compito di affiancare, e non sostituire, il beneficiario per la loro realizzazione, tali atti sono riportati nel decreto di nomina.

I poteri di rappresentanza entrano in gioco nel momento in cui il beneficiario sia impossibilitato, dalla sua condizione, a svolgere autonomamente determinate attività.

In tal caso si rivela necessaria la presenza di una figura (l’ADS) che si sostituisca al beneficiario e compia tali atti, anch’essi indicati nel decreto di nomina, per suo conto.

Qualora il GT lo richieda, l’amministratore di sostegno è tenuto a redigere un inventario di tutti i beni, mobili e immobili, intestati al beneficiario.

Possiamo pertanto evincere che l’ADS, dovendosi dedicare alla cura e tutela della Persona del beneficiario nella sua interezza, può ricevere l’incarico dal GT di svolgere atti sia di natura personale che patrimoniale, sempre e comunque sulla base delle diverse condizioni del caso.

Gli atti di natura personale si riferiscono a quelli che riguardano la cura generale del beneficiario e la salvaguardia della salute fisica e psichica, o quelli che interessano i rapporti personali e familiari del beneficiario. Alcuni esempi sono:

  • dare il consenso informato per interventi sanitari
  • sottoscrivere domanda di divorzio congiunto
  • rinunciare ad una eventuale eredità, ecc.

Gli atti di natura patrimoniale sono quelli che fanno riferimento agli interessi di tipo reddituale ed economico del beneficiario. Esempi possono essere: pagamento utenze domestiche, ritiro stipendio o pensione, ecc.

 

Rendicontazione

Al termine di ogni anno (che decorre dalla data di presa dell’incarico), o in base alle scadenze definite dal Giudice Tutelare, l’ADS è tenuto a:

  • redigere una relazione in cui siano riportate le condizioni di salute, di vita sociale e personale del soggetto fragile che ha in carico;
  • presentare un rendiconto delle entrate e delle spese sostenute (ad esempio: importo singole pensioni, polizze assicurative, spese del canone di locazione, saldo conti correnti, ecc.);
  • conservare la documentazione delle spese sostenute.

 

A cura di: Laura Campilii, Laureata in Psicologia (team coach familiare).
Photo by Andrea Piacquadio da Pexels

 

 

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