Amministrazione di sostegno: cos’è?

Cos’è l’Amministrazione di sostegno?

L’Amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione e di tutela che può essere attivato a favore delle persone fragili.

È stato istituito con la Legge nazionale n. 6 del 9 gennaio 2004 al fine di sostenere tutti coloro i quali, per effetto di una menomazione fisica o psichica, siano impossibilitati a prendersi cura di sé stessi e a provvedere, in tutto o parzialmente, all’espletamento di tutte le funzioni della vita quotidiana.

Con l’introduzione della Legge 6/2004 si è provato ad interpretare la disabilità del soggetto come tale, ovvero come “diversa abilità”, arricchendo di connotazioni positive il concetto di “incapacità”.

L’Amministrazione di sostegno, attraverso la sua attivazione, tenta di limitare i conflitti familiari, fornendo alla persona con disabilità e alla sua rete parentale un reale aiuto.

 

Amministratore di Sostegno (ADS)

L’Amministratore di Sostegno (ADS) viene nominato dal Giudice Tutelare, il quale stabilisce quali atti il beneficiario può compiere con l’assistenza dell’ADS e quali atti quest’ultimo ha il potere di compiere per conto e in nome del beneficiario.

Per fare questo, il Giudice Tutelare ascolta personalmente la persona a cui il decreto si riferisce, recandosi eventualmente nel luogo in cui la stessa si trova, e tenendo conto delle sue necessità e delle sue richieste.

 

Amministrazione di sostegno: le basi su cui poggia

L’Amministrazione di sostegno poggia le sue basi su alcuni principi fondamentali:

  • Personalizzazione: lo strumento, attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato, mette in atto una protezione “su misura” sulla base dei bisogni, delle aspirazioni e delle specifiche caratteristiche del beneficiario. L’Amministrazione di sostegno è modulabile e può essere modificata nel caso in cui il beneficiario manifesti nuove esigenze.
  • Attenzione alla persona: l’Amministrazione di sostegno mantiene l’attenzione sulla persona e sulla sua condizione di vita. Lo strumento, infatti, prima che tutelare gli aspetti patrimoniali del beneficiario, si occupa della cura della persona. L’ADS viene coinvolto ed invitato a conoscere i desideri e le volontà presenti e future del beneficiario. La centralità della persona è la caratteristica fondamentale che distingue l’Amministrazione di sostegno dall’interdizione e dall’inabilitazione, che avevano come obiettivo specifico la tutela del patrimonio.
  • Riconoscimento della capacità di agire della persona: lo strumento salvaguardia l’autonomia del beneficiario per favorire lo sviluppo dell’autodeterminazione e per consentirgli di esercitare la propria capacità di agire in tutti gli atti nei quali non è necessaria l’assistenza dell’ADS. Quest’ultimo, infatti, non agisce in sostituzione del beneficiario, ma con esso, rendendosi interprete della sua personalità e della sua identità.

 

Chi può beneficiare dell’Amministrazione di sostegno?

Può essere beneficiario dell’Amministrazione di sostegno chi presenta una:

  • infermità, intesa come una disabilità fisica e/o mentale dalla nascita o emersa in tarda età oppure in generale una malattia lunga e permanente;
  • menomazione fisica (ad esempio a seguito di traumi o incidenti stradali);
  • una menomazione psichica (per esempio disturbi psichiatrici)

tale da impedire alla persona, parzialmente o totalmente, di provvedere ai propri interessi e di prendersi cura di sé.

L’Amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione che può essere temporaneo o permanente.

 

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno (ADS)?

L’incarico di Amministratore di Sostegno (ADS) può essere affidato ad un familiare, partendo dai più prossimi e preferendo chi già rappresenta un riferimento per il beneficiario. Nello specifico, viene preferito:

  • il coniuge;
  • una persona convivente il padre;
  • la madre;
  • il figlio;
  • fratello o sorella;
  • un parente entro il quarto grado.

 

L’incarico può essere anche affidato ad una persona:

  • proposta dai familiari o dall’interessato;
  • scelta dal Giudice tutelare tra gli appositi elenchi in suo possesso;
  • giuridica, quali enti pubblici o enti non profit.

 

Quali sono le funzioni dell’Amministratore di Sostegno?

 L’ADS svolge funzioni di assistenza e di rappresentanza:

  • assistenza consistono nell’affiancare e accompagnare il beneficiario, senza sostituirlo, durante il compimento degli atti indicati all’interno del decreto di nomina;
  • rappresentanza consistono nel sostituire il beneficiario negli interventi specificatamente indicati nel decreto di nomina. In questo caso, è necessario che la disabilità del beneficiario sia tale da non consentirgli di compiere autonomamente l’intervento.

 

Quali sono i compiti dell’Amministratore di sostegno (ADS)

I compiti che l’ADS è chiamato a svolgere obbligatoriamente sono:

  • all’inizio del suo incarico stilare l’inventario dei beni, mobili ed immobili, del beneficiario;
  • periodicamente inviare al Giudice Tutelare una breve relazione sull’andamento della situazione di vita del beneficiario, corredata da un rendiconto delle entrate e delle uscite e, in taluni casi, da certificazione medica

Per un buon mandato è sua responsabilità:

  • mantenere contatti con il beneficiario periodicamente;
  • confrontarsi e collaborare periodicamente con i Servizi Pubblici coinvolti nella cura del beneficiario.

Non è obbligato a mantenere contatti con la rete familiare del beneficiario e non gli è richiesto di occuparsi direttamente dell’assistenza quotidiana del beneficiario.

L’ADS svolge la sua attività in modo gratuito, ma il Giudice Tutelare, a seconda della difficoltà dell’incarico e tenuto conto dell’entità del patrimonio del beneficiario, può assegnargli il rimborso delle spese.

La legge sull’Amministrazione di sostegno ha colmato una lacuna della normativa: prima di questa, non si parlava della persona con disabilità come di una persona a tutti gli effetti, ma solo come una sorta di “incapace” da controllare e/o tutelare. Adesso, per fortuna, le cose stanno cambiando.

 

A cura di: Anna di Pasquale, Laureata in Psicologia (team coach familiare).

 

 

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