Il trattamento ABA rientra nel LEA (Livello Essenziale di Assistenza)

Il trattamento ABA cos’è e in cosa consiste?

L’acronimo ABA (Applied Behaviour Analysis) indica l’Analisi Comportamentale Applicata e i trattamenti sono noti come “metodo ABA” o “metodologia ABA per l’autismo”.

Attualmente l’applicazione dell’ABA per l’autismo è caratterizzata da un intervento personalizzato, ovvero un intervento cucito su uno specifico bambino affetto da disturbo dello spettro autistico in un determinato contesto.

 

Cosa dicono le leggi sul trattamento ABA

Secondo il Decreto Legislativo n. 502/1992 (recante il Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 1, comma 7, si prevede che:

Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

Andando più nello specifico, secondo il Consiglio di Stato il:

trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), in virtù di quanto disposto all’articolo 60 del d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità. Tali prestazioni hanno natura mista, sanitaria e socio-assistenziale e, per l’effetto, abbracciano un ambito assistenziale differente rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale. Questo lo ha sentenziato il Consiglio di Stato (sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708) ribaltando la pronuncia del Tar Marche.

La Corte costituzionale, secondo la sentenza n. 5/2018, aveva infatti già chiarito che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale “è appunto quello dei Livelli Essenziali di Assistenza”, poiché il d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, nell’aggiornare i LEA, ha compreso in essi l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e disabilità, in quanto prevede che:

Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

In altri termini, ciò significa che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle Regioni dove tale terapia non sia ancora stata ancora recepita con una Legge Regionale.

La sentenza definitiva del Consiglio di Stato, n. 8708/2023, stabilisce un punto fermo: la terapia ABA rientra a tutti gli effetti nei LEA (Livello Essenziale di Assistenza).

La sentenza accoglie il ricorso presentato contro la Regione Marche, che aveva negato l’erogazione della terapia ABA ad un minore con disturbo dello spettro autistico. 

 

Il caso di Modica

A Modica, in provincia di Ragusa, è stata pronunciata una Sentenza da parte del tribunale di Ragusa, in cui viene ribadito il diritto delle persone con autismo a ricevere le prestazioni che spettano loro per legge, nello specifico si tratta del trattamento ABA.

Nel processo una madre di un bambino con autismo grave, aveva chiamato in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per avere interrotto il trattamento ABA, dopo il compimento del 6° anno di età, nonostante la gravità della patologia.

La Corte ha infatti riconosciuto le ragioni della mamma, stabilendo il diritto del bambino a ricevere dall’Ente Pubblico il trattamento secondo il metodo ABA fino agli 11 anni.

Tale trattamento socio-sanitario è da considerarsi un LEA la cui erogazione “non può essere subordinata a vincoli di bilancio”.

La natura del trattamento ABA è da intendersi “quale intervento a carattere multidisciplinare”.

Ci si trova dunque di fronte a un concetto poliedrico di multidisciplinarietà “che sul piano concretamente assistenziale, si traduce nell’obbligatoria presa in carico globale del paziente”, al fine di garantirne e realizzare compiutamente “l’integrazione scolastica, sociale, familiare nei diversi setting assistenziali”.

 

Un0 sguardo retrospettivo 

Questa sentenza richiama quanto già successo nella regione Marche, in cui l’Azienda Sanitaria Regionale aveva rigettato l’istanza formulata da due genitori volta a ricevere, in via diretta o indiretta, dall’ASUR, l’erogazione di una terapia secondo i principi del metodo ABA, per almeno 25 ore settimanali.

Il rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione sanitaria delle Marche, veniva formalmente motivato nel presupposto che l’intervento educativo comportamentale domiciliare, richiesto per il minore affetto da una grave forma di autismo, non rientrasse “nel Livello Essenziale di Assistenza autorizzato dalla regione”.

Come nel caso di Modica, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi sull’errato presupposto che l’ABA stesso non rientrasse nel Livello Essenziale di Assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.

I genitori fecero ricorso al TAR, tuttavia i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, respingendolo nel merito.

La famiglia, contro tale sentenza, si è allora rivolta al Consiglio di Stato che invece ha dichiarato l’appello fondato e lo ha accolto, dando piena ragione alla famiglia e annullando la Sentenza del TAR.

A tal proposito il Consiglio di Stato smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche.

 

Il trattamento ABA riconosciuto come rientrante nel LEA

A partire dal 2023, quindi la terapia ABA è ufficialmente riconosciuta come trattamento sanitario rientrante nei LEA in Italia.

Questo significa che il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ha l’obbligo di fornire tale trattamento ai pazienti che ne necessitano, in base a criteri di appropriatezza clinica e personalizzazione del percorso terapeutico.

Il Consiglio di Stato sancisce anche che il Servizio Sanitario Nazionale non può non assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle “Linee di Indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità”, indicata come un minimo di 25 ore settimanali.

In questo modo è assicurata l’effettiva e piena erogazione, su tutto il territorio nazionale, di tali prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a beneficio dei soggetti affetti da forme di severo spettro autistico.

 

Una sentenza dagli effetti significativi

I giudici del Consiglio di Stato, si sono pronunciati con una sentenza dagli effetti assai moderni e dirompenti.

Il pieno riconoscimento e inserimento delle terapie ABA all’interno dei LEA, implica che, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie “ad elevata e qualificata integrazione sanitaria”, le stesse devono essere garantite con piena effettività dal Sistema Sanitario Pubblico su tutto il territorio italiano, rispettando certi standard quantitativi e qualitativi, non incomprimibili dall’ordinamento regionale.

Inoltre è stato esplicitamente affermato che la prestazione sanitaria concernente la metodologia ABA deve prevedere almeno 25 ore settimanali a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

È scontato che tale aspetto avrà delle ricadute pratiche con un’incidenza notevole sull’organizzazione e sui compiti spettanti a ogni ASL.

Ognuna di esse infatti, dovrà necessariamente assicurare su tutto il territorio nazionale, il rispetto di tale misura, dell’intervento cognitivo comportamentale di ore indicate, a quei soggetti che sono affetti da severo spettro autistico, anche in quelle Regioni dove tale forma terapeutica, non sia stata ancora formalmente recepita con una legge ad hoc.

Queste sentenze rappresentano un passo importante verso il riconoscimento dei diritti delle persone con autismo e l’accesso a cure adeguate e di qualità.

 

Foto by Yan Krukau da pexels

 

 

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