La legge sul Progetto di Vita

La legge sul Progetto di Vita al Convegno nazionale sul Progetto di Vita  

La legge sul Progetto di Vita è stato uno dei temi affrontati al Convegno nazionale sul Progetto di Vita organizzato dalla cooperativa sociale ISACPro – Partner Territoriale Coach familiare, Metodo Coach Familiare e da YB Formazione srls, che si è tenuto il 26 febbraio 2026 a Taranto, nel Salone degli Specchi, presso Palazzo di Città.

L’avvocato Laura Andrao specializzata nel diritto delle persone con disabilità ha infatti fatto un intervento dal titolo:

La legge sul Progetto di Vita, dalla legge 62/2000 alle odierne sperimentazioni

Ha parlato sia della normativa sul Progetto di Vita che esiste già dal 2000, ma soprattutto delle integrazioni attuali alla normativa, partendo da una domanda semplice, quanto scomoda:

La legge sul Progetto di Vita 328 del 2000 ovvero la legge che ha dato i natali al Progetto di Vita è stata davvero applicata?

In questo riferiremo l’intervento dell’avv. Andrao, dedicato a questo aspetto di fondamentale importanza.

 

Progetto di vita: la normativa del 2000 è stata applicata? 

Oggi si parla di Progetto di Vita, di nuova riforma e di decreto legislativo 62 del 2024, ma il diritto al Progetto di vita individualizzato non nasce oggi.

E’ nato ben 26 anni fa, e come spesso dice l’avvocato Andrao, con una bella metafora:

Si tratta di una legge che ha passato l’adolescenza, ha finito le superiori, si è anche laureata in tempo e oggi ha 26 anni.

Nasce infatti con l’articolo 14 della legge 328 del 2000 che sancisce il diritto della persona con disabilità a vedersi riconosciuto un Progetto di Vita individuale, quindi non una concessione, non un favore, non un contributo, ma un diritto, come dice l’articolo stesso.

 

Il punto di partenza della legge del 2000

Nella legge del 2000 il punto di partenza non era il diritto, ma era la valutazione della persona. La legge 328/2000 di per sé ha un forte valore rivoluzionario, perchè rompe la frammentazione.

Nel momento in cui tutti i professionisti chiamati a parlare della persona in questione si siedono intorno a un tavolo e inizino a parlare e inizia un confronto, inizia quello che si chiama “contraddittorio perfetto”.

La persona con disabilità non vive più a compartimenti stagni:

  • sanitari
  • scolastici, con i PEI
  • assistenziali
  • sociali
  • domiciliari

 

Si parla invece di tutte queste cose insieme. Il legislatore della legge sul progetto di Vita ha perciò stabilito di costruire un progetto globale. Coordinato dal Comune, d’intesa con l’ASL e con tutti gli ambiti della vita della persona con disabilità.

Chi è quindi il responsabile del Progetto di Vita? Il Comune di residenza.

Nel momento in cui si manda un’istanza di apertura del Progetto di Vita è il Comune di residenza che deve rispondere e deve convocare i tavoli di lavoro, provvedendo a coordinare tutte le persone e a dare una risposta in termini progettuali./vc_column_text]

 

Perchè se c’è la legge sul Progetto di Vita ci dicono: non è il momento?

Se c’è già dal 2000 la legge sul Progetto di vita perchè ci sentiamo dire:

Non è il momento, vedremo più avanti, si attiva nel Dopo di noi

Tutte queste riposte, unite all’altra di non essere nelle province capofila o non abbiamo ancora il facsimile, non sono risposte vere.

Il progetto può essere richiesto formalmente dal momento in cui esiste una valutazione medico legale INPS. Da quel momento la persona con disabilità ha il diritto di vedersi riconosciuto un Progetto di Vita, ovvero dall’istanza che richiede l’apertura del Progetto di Vita individualizzato.

Non si deve quindi vedere la legge 328/2000 e la recente legge delega come uno strumento del Dopo di noi, ma è il contrario, deve essere lo strumento per costruire un progetto che viene formalizzato e che può essere anche sensibile di cambiamenti e perfettibile, che ci porta ad un Dopo di Noi, perchè non esiste un Dopo di Noi se non esiste un Durante noi.

Il Progetto di Vita serve mentre la persona con disabilità:

  • cresce
  • frequenta la scuola
  • costruisce relazioni
  • vive
  • costruisce un patrimonio

 

Il Progetto di vita non è uno spettatore della vita, ma come un contenitore di vita, che va riempito in base ai vari ambiti:

  • sanità
  • scuola
  • sport
  • riabilitazione
  • socialità
  • lavoro
  • relazioni

 

Li collega e pone la persona al centro, come punto di convergenza delle azioni di wellfare, non un wellfare fai da te, ma costruito sui bisogni della persona. Non si tratta di un elenco di servizi, ma una visione complessiva.

 

Il cuore vero del Progetto di Vita è il portafoglio  

Il portafoglio non è visto come una mera elencazione e non come una elemosina, invece come un insieme di risorse umane, economiche, di servizi e di strumenti, utilizzati in modo flessibile e integrato, che vada a dare una risposta congrua rispetto ai bisogni e alle necessità della persona con disabilità.

E’ qui che il Progetto di Vita diventa alleato del diritto costituzionale alla libertà di cura, garantito dall’articolo 32 della costituzione quindi il Progetto tutela:

  • scelta del luogo di cura
  • continuità del budget
  • stabilità del budget.

 

Il Progetto di Vita non si costruisce in un ufficio chiuso 

Non è una proposta unilaterale. L’assistente sociale non vi dovrà mandare una bozza di Progetto di Vita, unilateralmente definito.

Si deve costruire con la persona, con il beneficiario, che è al centro, insieme con:

  • famiglia
  • professionisti
  • scuola
  • servizi territoriali

 

E’ una progettazione, una pianificazione e una programmazione, che richiede un’analisi dei bisogni della persona. Si devono individuare le barriere e i facilitatori che le abbatteranno.

Inoltre il Progetto di Vita cambia nel corso del tempo. E’ dinamico ed è un percorso, si evolve e può non rispondere più alle necessità.

 

Cosa è successo il 14 maggio 2024 e cosa cambia? 

Dopo 24 anni dalla legge sul Progetto di Vita e una cattiva e scarsa applicazione della legge 328/2000, viene pubblicato il decreto legislativo 62 del 2024.

Cosa cambia? L’unica cosa che cambia è l’approccio di dovuto della Pubblica Amministrazione. Il diritto c’era già, ma l’attuale riforma tenta di renderlo più sistemico, dando uno strumento uniforme sul territorio nazionale e una definizione della valutazione multifunzionale.

Si dovrà quindi insistere per ottenere un progetto che è stato integrato, ma che esisteva già e non parte dalle prestazioni disponibili.

La Pubblica Amministrazione non può dire:

Io ho questo e ti do questo

deve invece dire:

tu hai bisogno di questo e quindi io ti erogo una risposta adeguata al tuo bisogno e ai tuoi obiettivi esistenziali.

 

Perchè la disabilità non è la persona, ma è la connotazione della persona, ma soprattutto è l’integrazione della persona e il contesto. Il Progetto di Vita è strumento di garanzia dei diritti, strumento di inclusione sociale, è un’attuazione concreta dell’articolo 3 della costituzione.

E non si sta parlando di assistenza, si sta parlando di garantire alla persona con disabilità la possibilità di essere cittadino nel mondo di tutti com’è nella convenzione dell’ONU.

Le parole chiave che sono al centro del Progetto di Vita sono: individuo e personalizzazione.

Perchè ogni persona ha diritto ad un Progetto che faccia della sua vita qualcosa di unico, di diverso e irripetibile, quindi non può essere una progettazione standard, non può essere un facsimile, non può essere emergenziale e non può essere solo burocratico.

Se dovessimo riassumere tutto in un frase, si potrebbe dire che:

La 328/2000 ci ha dato lo strumento, la convenzione ONU, ci ha dato la poesia, la riforma ci ha dato il coraggio e la possibilità di applicarlo.

Continuando a vedere le risposte alla disabilità come un costo, non capiremo mai che noi stessi siamo parte della risposta personalizzata. Rendiamoci così faro nella notte.

 

Guarda ora per intero l’intervento dell’Avvocato Laura Andrao

 

 

 

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