Decreto Legislativo 62/2024 e Progetto di Vita

Il Decreto Legislativo 62/2024 promuove il Progetto di Vita 

Il Decreto Legislativo 62/2024, emanato il 3 maggio 2024 e recante le nuove “Disposizioni in materia di disabilità”, rappresenta una promozione all’utilizzo dello strumento Progetto di Vita Individualizzato da parte delle famiglie e delle persone con disabilità.

In attuazione della Legge delega 227/2021, il Decreto introduce una serie di innovazioni volte a:

  • Riformare la definizione di disabilità, abbandonando il modello biomedico, incentrato sulla malattia e il disturbo, e adottando un approccio biopsicosociale che tiene conto dell’interazione tra la persona, le sue condizioni di salute e le barriere ambientali e sociali.
  • Introdurre una nuova procedura di valutazione di base, obbligatoria per tutte le persone che richiedono il riconoscimento della disabilità. La valutazione di base è un processo multidisciplinare e personalizzato che tiene conto di tutti gli aspetti della vita della persona, non solo delle sue menomazioni ma anche del suo funzionamento e della capacità di muoversi nell’ambiente fisico e sociale.
  • Prevedere l’elaborazione di un Progetto di Vita individuale per ogni persona con disabilità, come precedentemente stabilito dalla legge 328/2000. Il Progetto di Vita ora può essere richiesto anche dall’INPS al momento della certificazione 104, o può essere richiesto privatamente in un secondo momento.
  • Introdurre l’obbligo dell’accomodamento ragionevole per tutti i soggetti pubblici e privati. L’accomodamento ragionevole è una misura volta a trovare un punto di incontro tra quanto è e può essere offerto sia da parte del pubblico che da parte del privato che richiede il Progetto di Vita.
  • Rafforzare il sistema di governance della disabilità, con l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla condizione di disabilità e di un tavolo interministeriale permanente.

 

La delega al Governo con la legge Delega 227/2021

La Legge Delega 227/2021 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Essa rappresenta l’attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR.

Anche grazie a questa legge delega, l’Italia ha potuto ricevere la prima rata dei fondi del PNRR.

Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel Progetto di Vita Individualizzato, Personalizzato e Partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

Infatti l’obiettivo del Decreto Legislativo 62/2024 è quello di garantire alle persone con disabilità il pieno esercizio dei loro diritti e la possibilità di vivere una vita autonoma e dignitosa, promuovendo l’attuazione del Progetto di Vita da parte di ciascuno. 

 

Tempistiche e sperimentazione

È prevista la sperimentazione delle nuove modalità in nove province di Italia (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste) per tutto il corso del 2025, a partire dal 1° Gennaio.

Si passerà poi ad una attuazione a livello nazionale nel 2026.

Per tutte le province in cui non è stata avviata la sperimentazione rimane comunque attiva la normativa già vigente, per la quale è possibile mandare una PEC al comune di residenza per richiedere la stesura del Progetto di Vita. 

 

Quali sono i punti salienti del Decreto Legislativo 62/2024? 

Iniziamo con la Valutazione di base (ICF e ICD).

L’articolo 5 nel comma 3 adotta l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) e l’ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie) come linguaggio nazionale in ambito medico, ciò si declina anche nell’utilizzo del WHODAS (strumento di valutazione della disabilità) basato sull’ICF.

Perché queste novità sono importanti? Il motivo è l’utilizzo di uno standard condiviso a livello internazionale proprio perché queste classificazioni e strumenti sono derivanti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

Un professionista esterno può partecipare alla Commissione medica 

Il comma 6 dell’articolo 9 prevede che sia possibile la presenza di un professionista esterno, chiamato dalla famiglia, a partecipare alla commissione medica, tuttavia questa figura è senza diritto di voto in fase di valutazione di base./vc_column_text]

 

Obblighi di informazione alla persona con disabilità (art. 15 comma 1)

L’unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informerà:

  • la persona con disabilità
  • l’esercente della responsabilità genitoriale in caso di minore
  • il tutore o l’amministratore di sostegno

che oltra agli interventi e i sostegni che direttamente spettano all’interessato, a seguito della certificazione della condizione di disabilità, esiste il diritto ad elaborare ed attivare il Progetto di Vita Individuale.

La commissione informa le persone in questione della possibilità di presentare l’istanza per l’elaborazione del Progetto di Vita attraverso l’invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione, presieduta dall’INPS.

 

L’accomodamento ragionevole diventa obbligatorio ma va richiesto (art. 17 COMMA 9, 10, 11) 

Permane, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 20/2024, la facoltà dell’istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 67 del 2006, quindi di chiedere all’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.

È quindi possibile contestare l’accomodamento ragionevole proposto dall’ente pubblico.

Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell’accomodamento ragionevole, possono chiedere all’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità di verificare il motivo del rifiuto di Accomodamento Ragionevole proponendo o chiedendo accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.

 

Progetto di Vita (art. 18) 

Il Progetto di Vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, come sancito dalla convenzione ONU del 2006.

Individua:

  • strumenti
  • risorse
  • interventi
  • benefici
  • prestazioni
  • servizi
  • accomodamenti ragionevoli

 

volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita.

All’interno del Progetto di Vita sono comprese anche le misure previste per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza.

La persona con disabilità è titolare del Progetto di Vita e ne richiede l’attivazione, partecipa a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilità può chiedere l’elaborazione del progetto di vita all’esito della valutazione di base.

Il Progetto di Vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità di:

  • strumenti
  • risorse
  • interventi
  • benefici
  • prestazioni
  • servizi
  • accomodamenti ragionevoli

 

sempre nel rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle relative competenze, garantiscono l’effettività e l’omogeneità del Progetto di Vita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali e sociali.

 

Libertà di scelta del luogo di abitazione e continuità dei sostegni (art. 20 comma 2)

I soggetti competenti alla realizzazione del Progetto di Vita assicurano la continuità di:

  • sostegni
  • interventi
  • prestazioni individuati

 

anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilità, tenendo conto della specificità del contesto, salvo il caso dell’impossibilità di assicurare l’intensità degli interventi o la qualità specialistica necessaria.

 

Possibilità di individuare altri P.U.A. per richiedere Progetto di Vita (art. 23 comma 2)

Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione a cui chiedere il Progetto di Vita.

L’istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.

 

Possibilità di allegare una proposta di Progetto di Vita, anche in un secondo momento (art. 23 comma 3)

La persona con disabilità può allegare alla domanda di Progetto di Vita anche una proposta dello stesso, inoltre la proposta di Progetto di Vita può essere presentata anche successivamente all’avvio del procedimento.

 

Composizione dell’UVM (art. 24 comma 2)

Sono indicati i componenti dell’Unità di Valutazione Multidimensionale:

  • persona con disabilità;
  • esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
  • professionista esterno, se nominato dall’interessato;
  • assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
  • uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l’integrazione sociosanitaria;
  • rappresentante dell’istituzione scolastica;
  • se necessario, un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
  • medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità.

 

Non si possono rifiutare professionisti esterni (art. 24 comma 3)

Su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, possono partecipare all’Unità di Valutazione Multidimensionale:

  • coniuge
  • parente
  • caregiver
  • medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari
  • rappresentante di una associazione o fondazione o un altro ente con specifica competenza nella costruzione di Progetti di Vita, anche del terzo settore
  • referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche in modo informale.

 

Valutazione Multidimensionale (art. 25 comma 1,2)

Il procedimento di Valutazione Multidimensionale è fondato sull’approccio bio-psico-sociale e si articola in quattro fasi:

  1. sulla base dell’esito della valutazione di base, si rilevano gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e si definisce il profilo di funzionamento, anche in termini di capacità e performance secondo l’ICF;
  2. individuazione di barriere e facilitatori negli ambiti di vita e le competenze adattive;
  3. formulazione delle valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini di qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
  4. definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi.

Nel caso di persone con disabilità che frequentino ancora scuola, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici, quindi l’integrazione del PEI.

Ciascuna fase descritta è svolta collegialmente, mantenendo la possibilità di delegare ad uno dei componenti dell’unità di valutazione specifici compiti.

 

a cura dello Psicologo Carlo Alberto Vitali

 

 

Vuoi avere maggiori informazioni sul Progetto di Vita e sul Decreto Legislativo 62/2024?

 

Contattaci

Articoli correlati:

Piano educativo individualizzato

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E PROGETTO DI VITA

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento ufficiale, determinante per il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata. Esso non va confuso con il Progetto di Vita.

25 Marzo 2022

Corso sul PEI

Corso sul PEI (Piano Educativo Individualizzato)

Il Corso sul PEI tenuto da Pietro Berti ha fornito una panoramica completa, suggerendo anche le buone-pratiche da applicare durante la stesura del documento.

30 Agosto 2024